Giurisprudenza e Prassi

INADEMPIMENTI RECIPROCI: LE CARENZE DEL PROGETTO ESECUTIVO E LA MANCATA COOPERAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE COSTITUISCONO UN INADEMPIMENTO PIÙ GRAVE E PREVALENTE

TRIBUNALE DI VARESE SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, qualora emergano in fase esecutiva criticità tecniche derivanti da un progetto incompleto e da una carente attività di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, tali da determinare la parziale impossibilità di eseguire i lavori come contrattualmente previsto, l'inadempimento della committente è da considerarsi di gravità prevalente rispetto alla conseguente interruzione delle opere da parte dell'appaltatore. Ne consegue che la risoluzione del contratto deve essere imputata alla Stazione Appaltante, la quale non può legittimamente contestare il ritardo dell'impresa se questo è diretta conseguenza delle proprie mancanze.

"[...] la valutazione delle reciproche condotte porta a ritenere più grave l’inadempimento della [Stazione appaltante], in quanto attinente a obblighi di natura progettuale e di coordinamento dell’appalto, e dunque incidente sulla stessa possibilità di esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatrice secondo le modalità contrattualmente previste.

Come accertato in sede di CTU, infatti, l’impresa non ha potuto completare le lavorazioni non tanto per la consegna parziale delle aree, che ne ha reso maggiormente complessa l’esecuzione, quanto piuttosto per criticità di carattere tecnico derivanti dalla incompletezza del progetto e dalla mancanza di elementi esecutivi indispensabili.

[...]

Quanto alla risoluzione del contratto ex art. 1454 di parte attrice, alla luce di quanto sopra si ritiene che l’inadempimento fosse non solo imputabile alla [Stazione appaltante], ma anche di gravità e importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto. Gli inadempimenti della [Stazione appaltante] hanno infatti inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto, cagionando un apprezzabile pregiudizio all’appaltatrice e determinando la parziale impossibilità di eseguire i lavori come contrattualmente previsto.

Pertanto, alla luce del grave e imputabile inadempimento della stazione appaltante, esistente già al momento della diffida ad adempiere, come innanzi ricostruito, il contratto deve ritenersi risolto per effetto della diffida ad adempiere e a far data dalla scadenza del termine di cui alla predetta diffida.

Di qui l’irrilevanza delle successive condotte, quali la diffida della stazione appaltante ex art. 108, comma 4, d.lgs. 50/2016."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)