Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER UN INADEMPIMENTO DI IMPORTO MARGINALE NELL'AMBITO DI UN ACCORDO QUADRO (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di Casellario Informatico dei contratti pubblici, è illegittimo il provvedimento con cui l'Autorità dispone l'annotazione di una risoluzione contrattuale basandosi su meri automatismi e omettendo di valutare in concreto l'utilità della notizia per le altre stazioni appaltanti. Tale obbligo istruttorio non viene meno dinanzi alle fattispecie tipiche di risoluzione, ma esige, al contrario, una stringente valutazione qualora l'inadempimento contestato riguardi un singolo ordinativo di valore trascurabile emesso nell'ambito di un accordo quadro di ingente importo, difettando in tal caso l'intrinseca idoneità del fatto a compromettere l'affidabilità generale dell'impresa.

"[U]na particolare attenzione nella valutazione dell’utilità in concreto notizia deve essere prestata in relazione alle vicende che riguardano singoli ordinativi effettuati nell’ambito di un accordo quadro, al fine di evitare che vicende di valore marginale (e non idonee a mettere in discussione l’affidabilità complessivamente dimostrata da un operatore economico nell’esecuzione dell’accordo) possano essere annotate nel Casellario sulla base di “automatismi” (Tar Lazio, I-quater, 12 dicembre 2023, n. 18811 [...]). Tale motivazione – in disparte ogni considerazione sulla correttezza o meno della sostanziale equiparazione operata [...] tra il provvedimento adottato [...] e un provvedimento risoluzione contrattuale – appare del tutto insufficiente nella misura in cui non considera il valore davvero minimo del singolo ordinativo [...] di cui la stazione appaltante ha contestato l’inadempimento, rispetto al valore complessivo dell’accordo quadro"

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)