SEGNALAZIONE PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE: L'ANAC DEVE PROCEDERE CON L'ARCHIVIAZIONE IN CASO DI MANIFESTA INFONDATEZZA (213)
Nelle procedure di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione non è tenuta a un'analisi tecnica approfondita sulle cause dell'inadempimento, ma deve limitarsi a riscontrare che la risoluzione non sia manifestamente infondata e che il provvedimento della Stazione Appaltante sia intrinsecamente coerente e motivato.
"L’A.n.a.c. non riveste un ruolo arbitrale... il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento... è di competenza del giudice ordinario... ANAC non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza... senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante" (cfr. Cons. Stato n. 9226/2025).
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