Giurisprudenza e Prassi

Validità semestrale certificati esteri e continuità certificazione qualità ISO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Ai sensi dell'art. 86, comma 2-bis, D.Lgs. n. 50/2016, il termine di validità di sei mesi delle certificazioni comprovanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 opera unitariamente per tutti i documenti, senza distinzione tra autorità nazionali o straniere, rendendo illegittima la revoca dell'aggiudicazione basata su scadenze inferiori previste da leggi estere. Inoltre, il possesso dei requisiti di qualità ISO 9001 deve essere valutato in termini sostanziali: l'attestazione dell'ente certificatore circa la continuità della certificazione nonostante il cambio di stabilimento sana l'errore materiale nell'indicazione del sito produttivo nel DGUE.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)