Giurisprudenza e Prassi

EQUIPOLLENZA TRA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E REGISTRAZIONE EMAS NEI REQUISITI DI GARA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Decreto 2025

È illegittima la clausola del bando di gara che richiede il possesso congiunto e cumulativo delle certificazioni ambientali ISO 14001 ed EMAS ai fini della partecipazione, in quanto tra le stesse sussiste un rapporto di sostanziale equipollenza; le stazioni appaltanti sono tenute, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.8, ad accettare certificati equivalenti rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

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