Giurisprudenza e Prassi

EQUIVALENZA TRA CERTIFICAZIONI: VA VALUTATA IN CONCRETO DALLA P.A. (105 - II.8)

ANAC PARERE 2025

Sebbene la UNI ISO 26000:2010 copra in larga misura le stesse tematiche della SA 8000, la differenza sostanziale risiede nel fatto che la prima (ISO 26000) costituisce solo una Linea Guida a concetti, principi e pratiche connesse alla Responsabilità Sociale d'Impresa, non una norma tecnica; ciò significa che non è certificabile da una terza parte. In sostanza, un'azienda o un'organizzazione che volessero adottare queste Linee Guida non possono affidarsi a una società esterna che ne certifichi l'impegno nel campo della responsabilità sociale; la SA8000, al contrario, è un sistema di gestione, uno standard di certificazione che verifica se un'azienda soddisfa i requisiti di gestione sociale in linea con i diritti umani e le condizioni di lavoro.

Muovendo da tale distinzione ontologica, parte della giurisprudenza più risalente ha escluso l'equivalenza tra le due certificazioni. In particolare, si è affermato che "mentre SA 8000 costituisce, a tutti gli effetti, una "certificazione di qualità" (che attesta, nello specifico, il rispetto dei diritti umani e del lavoro, da parte di una determinata azienda), l'ISO 26000 viene, bensì qualificata come "norma internazionale", senza, peraltro, che se ne garantisca la possibilità di certificarla (da parte di organismi accreditati). "(TAR Campania, Salerno, 25 maggio 2016, n. 1295).

Di diverso avviso si è mostrata la giurisprudenza più recente. Il Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello di specie, ha evidenziato come si debba riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto "di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375). Inoltre, si è osservato con ragionamento espressamente ritenuto valido sia nel caso in cui la certificazione SA 8000 valga come requisito di partecipazione che nel caso in cui le certificazioni siano richieste per un punteggio aggiuntivo che ciò che rileva è l'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione SA 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese, poiché, in un caso, lo impone il principio del favor partecipationis (unitamente alla tassatività delle cause di esclusione da una procedura di gara), e nell'altro, il rispetto della par condicio dei concorrenti che richiede di trattare allo stesso modo imprese che si siano adeguate ai medesimi standard internazionali (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455...). Secondo la più recente giurisprudenza di questo Consiglio il tema centrale è, quindi, costituito dall'effettivo possesso del requisito di qualità aziendale, suscettibile di essere dimostrato con ogni mezzo.

Di conseguenza, la valutazione della stazione appaltante si sposta dalla verifica del mero possesso della certificazione alla verifica delle evidenze che testimoniano la qualità aziendale richiesta" (Cons. Stato, 7 novembre 2023 n. 9579).

L'approccio sposato dal Consiglio di Stato è di tipo sostanzialistico e sicuramente rispondente ai principi del risultato, accesso al mercato e fiducia dettati dal nuovo Codice dei Contratti pubblici, oltre che del favor partecipationis, in quanto consente di spostare l'attenzione dal dato "formale" della certificazione a quello sostanziale della qualità dell'organizzazione aziendale.

Pertanto, tenuto conto del non univoco orientamento giurisprudenziale, la valutazione dell'equivalenza tra i due certificati dovrà essere condotta dalla Stazione appaltante avuto riguardo allo specifico interesse sotteso alla previsione del criterio di valutazione.

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CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LINEE GUIDA: Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reg...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...