Giurisprudenza e Prassi

Cessazione materia contendere per soddisfacimento extraprocessuale pretesa economica ricorrente

T.A.R. LAZIO Sentenza 2026

La sottoscrizione del contratto d'appalto o di finanziamento e il riconoscimento del beneficio economico in favore del ricorrente durante la pendenza del giudizio determinano la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse alla decisione di merito, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

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