LEGITTIMITÀ DEI CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DETERMINAZIONE DEI COSTI MANODOPERA (41)
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante prima dello scadere del termine di presentazione delle offerte, se finalizzati a delucidare le previsioni della lex specialis senza modificarne la portata precettiva, costituiscono interpretazione autentica e non violano la par condicio, favorendo anzi la massima partecipazione. In tale contesto, qualora una componente della fornitura risulti marginale e priva di servizi connessi, è legittimo che la stazione appaltante parametri la base d'asta e i costi della manodopera sulla componente principale del servizio.
"In termini generali, deve, peraltro, ricordarsi che la giurisprudenza ha ammesso i chiarimenti dell’Amministrazione nel corso del giudizio con funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara. I chiarimenti della stazione appaltante possono, infatti, costituire interpretazione autentica con cui l’Amministrazione spiega la propria volontà, meglio delucidando le previsioni della lex specialis. Né nella specie è configurabile una portata modificativa delle condizioni della procedura selettiva (cfr. in terminis, Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2025 n. 7386)"
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