Giurisprudenza e Prassi

Diniego CIGO per ritardo stipula contratto e rischio d'impresa

CONS. STATO Sentenza 2026

Il presupposto della non imputabilità all'impresa, richiesto per la concessione dell'integrazione salariale ordinaria, deve essere inteso in senso oggettivo come fattore estraneo non solo all'imprenditore ma anche ai soggetti con cui lo stesso ha concluso rapporti negoziali. Pertanto, la contrazione dell'attività lavorativa derivante dal ritardo del committente nella stipula del contratto di appalto o dalla mancata richiesta di interventi in esecuzione di contratti aperti costituisce un'alea incorporata nel tessuto negoziale e non un evento imprevedibile o esogeno, dovendo l'appaltatore ricorrere ai rimedi risarcitori ordinari previsti dall'ordinamento anziché socializzare il rischio d'impresa mediante ammortizzatori sociali.

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