LEGITTIMITA' DEI CRITERI PREMIALI DI TERRITORIALITA' E PRINCIPIO DI PROSSIMITA' (108)
Le clausole di territorialità che attribuiscono un punteggio aggiuntivo sono legittime se funzionali alla qualità della prestazione e non discriminatorie, trovando oggi copertura normativa nel principio di prossimità territoriale di cui all'art. 108, co. 7 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, nei servizi all'infanzia, la valorizzazione del collegamento con il distretto socio-sanitario è ragionevole poiché garantisce la conoscenza delle specifiche prassi operative e delle reti di supporto essenziali per la gestione di casi di fragilità.
"La norma richiamata [art. 108, co. 7, D.Lgs. 36/2023], dunque, legittima la previsione negli atti di gara di criteri premiali dell’offerta tecnica in favore di soggetti che operino (o che abbiano operato) in un determinato ambito territoriale, allorquando detta localizzazione territoriale garantisca una più efficiente gestione delle prestazioni appaltate"; "il criterio della territorialità è illegittimo soltanto ove posto come requisito di partecipazione [...] Viceversa, ove detto criterio [...] rilevi come parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta caso per caso" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3147/2019).
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

