IMPUGNAZIONE IMMEDIATA DELLA LEX SPECIALIS PER LE CLAUSOLE CHE IMPEDISCONO IN MODO OGGETTIVO E MACROSCOPICO LA PARTECIPAZIONE E L'OFFERTA (10)
Sono inammissibili per carenza di interesse ed assenza di attualità della lesione le censure mosse avverso la lex specialis prima dell'aggiudicazione, qualora difettino clausole obiettivamente escludenti. La prova della non impossibilità di formulare l'offerta è fornita, sul piano empirico, dalla partecipazione materiale alla gara da parte di una pluralità di operatori.
"[...] posto che l’insegnamento che proviene dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284) è nel senso che “per potersi definire “immediatamente escludente” (con quanto ne segue su oneri e modalità di impugnazione), la previsione della lex specialis deve porre con immediata e oggettiva evidenza, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un’offerta economicamente sostenibile (ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale - un utile derivante dall’esecuzione del contratto)”, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la presentazione delle offerte di altri operatori esclude che si possa affermare che la clausole in contestazione precludono con assoluta e oggettiva certezza la presentazione di una offerta economica (si veda in argomento, in particolare: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 25 gennaio 2021, n. 57; Tar Campania, Napoli, Sez. IX, 22 agosto 2025, n. 5957)."
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