Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE: ESCLUSIONE DELL'ONERE DI IMPUGNAZIONE IMMEDIATA (92.2)

TAR FRIULI TS SENTENZA 2026

Nella specie va rilevato che la determinazione impugnata, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, ha apportato una modifica alla lex specialis di gara, relativamente al termine di presentazione delle offerte.

Ora, le clausole del bando, tale essendo pertanto pacificamente la previsione di detto termine e dunque la relativa proroga (cfr ex multis Tar Campania sez III, 16.2.2026 n. 1071), sono ex se lesive e come tali immediatamente impugnabili solo in quanto contengano prescrizioni impeditive dell’ammissione dell’interessato alla procedura selettiva o preclusive della presentazione di un’offerta, come tali idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale alla posizione giuridica soggettiva.

A partire dalla decisione Ad Plen n. 4/2018, la giurisprudenza è infatti consolidata nel senso che l’insorgenza dell’interesse dell’operatore economico ad impugnare la lex specialis di gara si collega, di norma, all’esito (sfavorevole) della gara medesima, mentre solo in via di eccezione si può configurare un onere di immediata impugnazione, qualora venga in discussione la legittimità di “clausole del bando preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione dell’offerta” (ex multis Cons St sez V, n. 3189/2025).

Nel caso di specie non sussisteva, con evidenza, il requisito della immediata lesività, poiché la contestata proroga non ha precluso alla ricorrente la partecipazione alla gara, né ha impedito la formulazione di un’offerta astrattamente sostenibile. La società Giardino ha infatti presentato un’offerta entro i termini (inizialmente previsti dal bando), la disposizione introdotta a modifica della lex specialis ha previsto che detta offerta poteva essere ritirata ed eventualmente sostituita e in esito alla gara è stata ritenuta la migliore, con conseguente aggiudicazione a favore di detta ricorrente.

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