CO-PROGETTAZIONE NEL TERZO SETTORE: I REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DEVONO ESSERE INTERPRETATI VALORIZZANDO LE ESPERIENZE MATURATE DAGLI ETS CON CATEGORIE DI UTENZA ANALOGHE (6)
In sede di co-progettazione ex art. 55 D.Lgs. 117/2017, la verifica del requisito dell'esperienza professionale triennale non può essere limitata al solo target specifico dell'intervento (nella specie, pazienti psichiatrici), ma deve ricomprendere attività svolte verso soggetti in stato di marginalità sociale, quali migranti o beneficiari di misure di contrasto alla povertà, attesa la comprovata connessione tra vulnerabilità sociale e rischio di insorgenza di disturbi psicopatologici.
"[...] le categorie soggettive rientranti nel novero degli utenti dei Centri di salute mentale sono assai più numerose di quelle ricondotte al disagio psichico o alla disabilità cognitiva, potendo ricadervi, in ottica preventiva, tutte quelle situazioni di fragilità o vulnerabilità che costituiscono fattori di rischio per la salute mentale.
[...] le progettualità realizzate dalla Società cooperativa sociale [...] vertono su ambiti analoghi, pienamente spendibili quale requisito esperienziale: sia i tirocini per l’inclusione sociale, sia i piani di intervento finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio mirano a categorie svantaggiate e vulnerabili suscettibili di ricadere in condizioni di disagio psichico, indi, trattasi di esperienze dell’ambito “Formazione e lavoro” mirate e qualificanti in pieno ossequio allo spirito della procedura di coprogettazione."
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