Giurisprudenza e Prassi

CENSURA DI INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA: RICHIEDE DI DIMOSTRARE L'IRRAGIONEVOLEZZA NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (93)

ANAC PARERE 2025

La giurisprudenza in tema di competenza delle commissioni giudicatrici (Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196), che ha avuto modo di richiamare i principi consolidati in materia, per cui: «a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; b) la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824); c) la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorchè due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595); e) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza» (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700);

Nel caso di specie, l'esame dei curricula dei commissari di gara evidenzia, contrariamente a quanto affermato dall'istante, l'adeguato profilo professionale (dipendenti inquadrati nell'Area Funzionari) e l'adeguata esperienza dei tre commissari di gara in relazione all'oggetto della gara stessa, sia sotto il profilo tecnico riguardante l'allestimento di laboratori, in quanto ben due componenti hanno specifica esperienza nel settore, sia in relazione all'esperienza quali componenti di commissioni di gara. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che il Presidente della Commissione è in possesso di laurea in ingegneria, Capo dell'Ufficio Tecnico Area Centro 3, con esperienza pluriennale nella gestione di appalti relativi a opere civili ed impiantistiche; gli altri commissari sono un ingegnere, appartenente all'area tecnica con esperienza nelle commissioni di gara per l'allestimento di laboratori, e un funzionario del settore amministrativo-gestionale, in servizio presso l'ufficio gare e contratti, in possesso di laurea in giurisprudenza;

Inoltre, secondo la giurisprudenza <<l'impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta», in quanto <<l'eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull'aggiudicazione se l'operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (in tal senso, ex multis: TAR Roma n. 5107/2022; C. di St. n. 2253/2022; TAR Catania n. 628/2020)» (TAR Lazio, III-quater, 4 agosto 2023 n. 13100, in termini, Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2023 n. 4144>>> (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2024, n. 123). Nel caso in esame, la Società istante non ha addotto concreti elementi o indizi a fondamento della presunta irragionevolezza nella valutazione delle offerte dei concorrenti, ma si è limitata genericamente a dolersi della diversità di punteggio rispetto a gare precedenti (circostanza del tutto ininfluente rispetto alle valutazioni in concreto assunte effettuate dalla Commissione nella specifica gara).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;