Giurisprudenza e Prassi

INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: OCCORRE DIMOSTRARE CHE LA CARENZA HA PRODOTTO UN REALE TRAVISAMENTO SULLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (93)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In sede di interpretazione delle clausole del disciplinare di gara, deve darsi prevalenza al dato letterale ed univoco, restando preclusa ogni interpretazione integrativa che estenda a un criterio di valutazione le modalità applicative previste per un altro. In particolare, per i criteri di tipo "tabellare", se la stazione appaltante non specifica una modalità di calcolo proporzionale, il punteggio deve essere considerato indivisibile. Parallelamente, il requisito della competenza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere valutato secondo un approccio sostanzialistico e globale, con riferimento ad aree tematiche omogenee, restando onere dell'istante dimostrare il nesso causale tra l'asserita incompetenza e l'erroneità della valutazione tecnica.

"Come correttamente rilevato dal primo giudice, la norma è costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058), risultando l’Amministrazione aggiudicatrice tenuta ad effettuare una valutazione complessiva e globale sulla preparazione e la competenza dei commissari, senza appuntarsi sui singoli curricula, al fine di verificare la prevalente (e non l’esclusiva) presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, utilizzando un approccio sostanzialistico (e conforme al principio del risultato), potendosi anche le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, purché l’organo collegiale sia in grado di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea cui è chiamato.

E del resto, la giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196), ha avuto modo di riassumere i principi consolidati in materia, per cui: «a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; b) la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824); c) la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595); e) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza» (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700).

A ciò deve aggiungersi che l’impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta, in quanto l’eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull’aggiudicazione solo se l’operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (in tal senso, ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2253; sez. V, 24 aprile 2023, n. 4144)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)