LA COMPENSAZIONE STRAORDINARIA DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE RICHIEDE LA DIMOSTRAZIONE DELLA CONCRETA E MAGGIORE ONEROSITÀ SUBITA DALL'APPALTATORE
In tema di appalti pubblici, il meccanismo di compensazione dei prezzi dei materiali di cui all'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 deve essere operato "in concreto e non in astratto", in quanto la finalità dell'istituto è "quella di ristorare l’operatore delle perdite economiche effettivamente subite in ragione di fenomeni inflattivi eccezionali e non certo quella di attribuire un beneficio economico svicolato da qualsiasi pregiudizio realmente sofferto".
È pertanto legittima la condotta della stazione appaltante che, ai fini del calcolo, individui la base di raffronto nel prezzo netto contrattuale del materiale, depurato da utile d'impresa, spese generali e costi di lavorazione, atteso che "tale metodo è coerente con la norma di fonte primaria, la quale si limita a prevedere la necessità di attualizzazione del meccanismo compensativo alla data di presentazione dell’offerta [...] Si deve escludere che l’art. 1-septies d.l. 73/2021 abbia introdotto meccanismo di calcolo delle compensazioni del tutto avulso dalla dimostrazione della maggiore onerosità dell’appalto."
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