Giurisprudenza e Prassi

LA MANCATA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO CON UNA SPECIFICA DENOMINAZIONE NON COMPORTA L'ESCLUSIONE DELL'OPERATORE, SE LA DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA PRODOTTA CONTIENE LE STESSE INFORMAZIONI (1)

TAR LIGURIA SENTENZA 2026

"[...] in forza del “principio di risultato”, la mancata allegazione di un documento recante la formale denominazione di “computo metrico estimativo” non può comportare di per sé l’esclusione del concorrente dalla selezione, se la documentazione allegata all’offerta contenga comunque elementi sufficientemente precisi da consentire alla commissione di gara di comprendere la natura e l’entità delle lavorazioni proposte, la coerenza dei costi con i prezzi di mercato e la serietà e sostenibilità dell’offerta anche in relazione al PEF.

Ebbene nel caso in esame i preventivi allegati all’offerta da parte della controinteressata, redatti dalle imprese da questa incaricate di eseguire i lavori, contengono l’elenco analitico delle opere da realizzare [...] e, quindi – anche tenuto conto della semplicità delle lavorazioni previste e della natura “di massima” della progettazione richiesta [...] – contengono elementi aventi portata analoga di quelli contenuti nel computo metrico amministrativo del progetto di massima richiesto, consentendo alla commissione di verificare l’entità delle lavorazioni proposte, la coerenza dei costi e la serietà e sostenibilità dell’offerta, anche ai fini della congruità del PEF."

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