DISAPPLICAZIONE DEI DIVIETI DI GARA E DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL CONCESSIONARIO DEMANIALE (37.2)
Nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, l'amministrazione non è vincolata ai formalismi tipici degli appalti pubblici, godendo di un'ampia discrezionalità nell'individuazione del concessionario che garantisca la gestione più proficua del bene. È legittima la disapplicazione della norma nazionale che vieta l'emanazione di bandi qualora contrasti con l'obbligo eurounitario di evidenza pubblica. Alla scadenza del titolo, il concessionario uscente non ha diritto ad alcun indennizzo per le opere non amovibili incamerate dallo Stato, a meno che non sia espressamente previsto nella concessione originaria.
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