IL TERMINE DI EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME FISSATO AL 30 SETTEMBRE 2027 HA NATURA DI "PROROGA TECNICA"
In tema di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, il termine del 30 settembre 2027 deve essere interpretato quale limite temporale massimo di natura acceleratoria e non dilatoria, volto a garantire il rispetto dei principi di concorrenza. Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione che abbia concluso le procedure selettive in data antecedente può legittimamente procedere alla nuova assegnazione del bene, non essendo configurabile un obbligo di attesa della scadenza ultima di legge. L'eventuale indennizzo in favore del gestore uscente è subordinato alla rigorosa prova di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, restando esclusa ogni forma di ristoro per le opere non amovibili ai sensi dell'art. 49 cod. nav.
"Dal complesso delle disposizioni ora riferite emerge che il termine del 30 settembre 2027 fissato per la proroga delle concessioni in essere (salva l’ipotesi particolare di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 118 cit., ossia la presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura entro tale termine, con possibilità del suo differimento non oltre il 31 marzo 2028) rileva solo ed esclusivamente come limite massimo di estensione delle suddette concessioni in essere: resta, nondimeno, fermo che, ove una singola Amministrazione completi le operazioni di gara in un momento antecedente e, dunque, i nuovi concessionari siano pronti all’ingresso, le concessioni prorogate potranno venire a scadenza anche prima del 30 settembre 2027.
Dalla formulazione della norma discende che questo è il limite temporale massimo entro cui la P.A. è tenuta ad attuare gli obblighi di concorrenzialità nel settore delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, anche per i tratti di litorale occupati da precedenti concessionari.
Tuttavia, come detto, i Comuni, ove abbiano già completato le procedure di gara, potranno procedere all’assegnazione delle nuove concessioni anche in data antecedente al 30 settembre 2027 e potranno, al contempo, disporre con provvedimento motivato la cessazione anticipata dei rapporti concessori prorogati ex lege.
A tale conclusione conduce l’individuazione della ratio della proroga in esame, quale “proroga tecnica”, che risulta quella, enunciata in apertura dallo stesso art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022, di “consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento”, di talché la proroga si mostra strettamente correlata con l’obbligo dei Comuni di procedere allo svolgimento delle procedure di gara per l’individuazione dei concessionari."
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