LA GARANZIA PER L'INDENNIZZO ALL'USCENTE NON COSTITUISCE ELEMENTO DELL'OFFERTA
Nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime, la polizza fideiussoria richiesta per garantire il pagamento dell'indennizzo al concessionario uscente non integra un elemento dell'offerta, ma costituisce una condizione di efficacia dell'aggiudicazione o un elemento accidentale del provvedimento; ne consegue che l'eventuale accertata falsità delle polizze presentate, laddove non imputabile a dolo del concorrente, non preclude alla stazione appaltante la possibilità di invitare il soggetto alla regolarizzazione tramite soccorso procedimentale, senza che ciò violi il principio della par condicio.
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