Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO DI TRASPORTO PREESISTENTE: COOPERAZIONE CONTINUATIVA E NON SUBAPPALTO (119)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

Non rientra nell'ambito applicativo del subappalto, configurando invece un contratto continuativo di cooperazione o servizio ex art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento a terzi dell'attività accessoria di trasporto delle merci oggetto di una commessa pubblica di fornitura, qualora lo stesso avvenga in virtù di un accordo stipulato in epoca anteriore all'indizione della procedura. In tal caso rileva la diversa destinazione giuridica ed economica delle prestazioni.

«Tale fattispecie non rientra dunque nell’ambito del subappalto, in linea con quanto stabilito dall’art. 119, comma 3, lett. d, del D. Lgs. n. 36 del 2023, che prevede che "non si configurano come attività affidate in subappalto (...) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto". [...] la distinzione tra le due figure contrattuali (subappalto e lavoro autonomo) si fonda non solo [...] sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici dei due tipi di contratto. Le prestazioni alla base dei due contratti sono infatti dirette a destinatari diversi: nel caso del subappalto, il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni del contratto stipulato con l’amministrazione, sostituendosi all’affidatario; nell’altro caso, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario che le riceve, inserendole nell’organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all’amministrazione appaltante (Consiglio di Stato, V, 31 maggio 2021, n. 4150; anche, V, 21 agosto 2023, n. 7862)».

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