Giurisprudenza e Prassi

LIMITI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO TRA ENTI PUBBLICI PER COOPERAZIONE ISTITUZIONALE (5)

CORTE GIUST EU ORDINANZA 2026

L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE osta all'applicazione di una normativa nazionale che autorizza l'affidamento diretto di un servizio tra enti pubblici, qualora il contratto non realizzi una cooperazione effettiva per il perseguimento di obiettivi comuni, ma si risolva esclusivamente nell'acquisizione di una prestazione dietro pagamento.

"L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE [...] deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi [...] a un ente pubblico non economico [...] qualora tale appalto abbia per oggetto esclusivamente l’acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo."

La Corte ha altresì ribadito che: "[L]a partecipazione congiunta di tutte le parti dell’accordo di cooperazione è indispensabile per garantire che i servizi pubblici di cui essi devono garantire la prestazione vengano realizzati. Questa condizione non può essere considerata soddisfatta quando l’unico contributo di taluni contraenti si limita a un mero rimborso delle spese sostenute da un altro dei contraenti (sentenza del 4 giugno 2020, Remondis, C‑429/19, EU:C:2020:436, punto 29)".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)