ASSENZA DI VINCOLO PER LA STAZIONE APPALTANTE NELL'ANCORARE LA BASE D'ASTA AI MINIMI TABELLARI (41.14)
In tema di appalti pubblici, l'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 non impone alla stazione appaltante l'obbligo di ancorare il valore a base d'asta ai minimi tabellari del costo del lavoro in modo fisso e immodificabile, non sussistendo una totale equiparazione tra i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza da interferenze. Ne consegue che la stima operata dall'amministrazione è legittima anche qualora si discosti dai minimi tabellari, purché l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario risulti seria e congrua, garantendo una retribuzione proporzionata attraverso un'efficiente organizzazione aziendale.
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