Giurisprudenza e Prassi

PROVA DEL DANNO DA RITARDO NELLA RETTIFICA DEL CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

TAR ABRUZZO Sentenza 2026

In tema di risarcimento del danno da ritardo procedimentale, la mera violazione del termine per la conclusione del procedimento o per la rettifica di atti dovuti (come il certificato di esecuzione lavori) non costituisce di per sé fattore di responsabilità, occorrendo che il ricorrente dimostri l'esistenza di un effettivo pregiudizio economico derivante dalla perdita di specifiche occasioni di partecipazione a gare d'appalto precluse dall'inerzia amministrativa.

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DANNO DA RITARDO: Il diritto dell'esecutore al risarcimento dei danni derivanti da un ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante. (Riferimento: Allegato II.14, Art. 3, comma 4)