Giurisprudenza e Prassi

PER LA STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA SI DEVONO CONSIDERARE TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI DEDICATE ALL'APPALTO (41.13 - 108.9)

ANAC PARERE 2026

È illegittima l’omessa indicazione, tra i costi della manodopera, degli oneri economici relativi a figure professionali (quali rappresentanti o incaricati) che, per previsione di capitolato, debbano garantire una reperibilità costante e lo svolgimento di adempimenti operativi connessi all'esecuzione del contratto. Tali figure non possono essere considerate costi manageriali o trasversali né possono essere genericamente incluse nelle spese generali senza una specifica dimostrazione della sufficienza di queste ultime.

"laddove si tratti di un soggetto chiamato a svolgere compiti precisi, che presuppongono una sua attività costante e continuativa nella commessa; ne deriva che anche il costo di tale figura doveva essere quantificato dalla Stazione appaltante nella stima dei costi della manodopera" (Cfr. Delibera n. 49/2025; Cons. Stato n. 7582/2024).

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