CONTRATTI ANALOGHI: RILEVANO ANCHE PRESTAZIONI ESEGUITE IN ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE (100.11)
Ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale, la locuzione «aver eseguito» contratti analoghi deve essere intesa nel senso di consentire la valorizzazione dell'esperienza maturata anche in contratti ancora in corso di esecuzione, a condizione che la quota di prestazione già resa sia di valore pari o superiore a quello richiesto dal bando. Nel caso di pregressi accordi quadro, la capacità tecnica deve essere comprovata mediante i contratti attuativi effettivamente eseguiti, in quanto la sola sottoscrizione dell'accordo quadro non costituisce prova di un'attività prestazionale idonea a dimostrare l'esperienza professionale dell'operatore.
«I contratti ancora in corso di esecuzione possano essere valorizzati ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, purché ne sia dimostrata l’esecuzione effettiva [...] ed essa sia di valore sufficiente a soddisfare il requisito richiesto»; inoltre, in merito all'accordo quadro, «non appare utile, ai fini della dimostrazione del requisito [...] l’aver unicamente sottoscritto un accordo-quadro, ma appare necessario che l’o.e., in esecuzione dello stesso, abbia eseguito contratti attuativi che per oggetto e valore corrispondano alle specifiche richieste della singola lex specialis»
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