Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA DIRETTORE LAVORI E APPALTATORE PER VIZI ESECUTIVI

TRIBUNALE DI VICENZA SENTENZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, la responsabilità del Direttore dei Lavori verso il committente ha natura professionale e sussiste ogniqualvolta il danno sia riconducibile all'omissione di controlli sull'esecuzione dei lavori, non rilevando, ai fini dell'esonero da colpa, la genericità degli ordini di servizio impartiti o la mera fiducia nell'operato dell'impresa.

“Il suo ruolo gli imponeva di verificare in corso d’opera la corretta esecuzione della stessa, tanto più che il relativo ordine di servizio non risulta scevro di una certa genericità [...] la responsabilità risarcitoria per il danno di cui si duole il [Committente] vada ripartito tra l’impresa appaltatrice e il direttore lavori nella misura del 50% a carico di ciascuno, fermo il vincolo di solidarietà in favore del committente” (cfr. Cass. n. 27045/2024; Cass. n. 18289/2020).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)