IL CONTROLLO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLE VALUTAZIONI DELLE OFFERTE TECNICHE È PIENO MA NON SOSTITUTIVO (93)
La valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica, risultando insindacabile nel merito salvo che non sia affetta da manifesta illogicità o travisamento fattuale. Non è consentito al giudice amministrativo sovrapporre la propria idea tecnica al giudizio formulato dall'organo amministrativo, né procedere a un'analisi comparativa volta a sostituire il punteggio attribuito, qualora l'iter logico seguito dalla stazione appaltante sia esente da profili di abnormità.
"La valutazione delle offerte tecniche [...] costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità"; "[...] il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo".
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