Giurisprudenza e Prassi

LE SPECIFICHE TECNICHE NON POSSONO RISOLVERSI IN BARRIERE ANTICONCORRENZIALI MODELLATE SULLE CARATTERISTICHE DI UN SINGOLO PRODOTTO ESISTENTE (79)

TAR LIGURIA GE SENTENZA 2026

Il principio di equivalenza funzionale osta a un'interpretazione rigidamente formalistica e strutturale delle specifiche tecniche del bando, imponendo alla stazione appaltante di valutare le soluzioni alternative proposte qualora garantiscano il medesimo risultato funzionale, al fine di evitare indebite restrizioni della concorrenza in favore di tecnologie preesistenti.

"[...] risulta certamente applicabile il principio di equivalenza funzionale “al chiaro fine di evitare che le “specifiche tecniche” fossero utilizzate dalle stazioni appaltanti in modo restrittivo della concorrenza, richiedendo caratteristiche tecniche dei prodotti o servizi, se non addirittura riconducibili solo a specifici produttori o processi di produzione, idonee a limitare fortemente la platea degli operatori economici in possesso delle capacità tecniche che consentissero loro di partecipare alla procedura di affidamento” (Cons. Stato, sez. III, 26.05.2026, n. 4255)."

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