Giurisprudenza e Prassi

GARE CON IL MINOR PREZZO: IL DIVIETO DI COMMISTIONE TRA ELEMENTI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI DEVE ESSERE INTERPRETATO IN SENSO NON FORMALISTICO (108)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2026

Il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica e il correlato divieto di commistione documentale non hanno carattere assoluto, ma trovano applicazione solo laddove sussista un effettivo pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione, evenienza configurabile esclusivamente nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora l'appalto debba essere aggiudicato al minor prezzo, la conoscenza anticipata di elementi economici isolati o marginali (quali oneri di sicurezza e costi della manodopera) inseriti nella busta amministrativa non è idonea a inficiare la regolarità della gara, se tali dati non permettono di risalire al ribasso percentuale offerto.

"Il divieto in parola, peraltro, non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara; in particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il «prezzo» dell’appalto.

Con ciò, in definitiva, il divieto di commistione non va inteso né in senso assoluto, né in senso formalistico, ben potendo nell’offerta tecnica essere contenuti “elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica” (Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 273; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., V, 11 giugno 2018, n. 3609; Id., III, 12 luglio 2018, n. 4284; Id., III, 3 aprile 2017 n. 1530)” (Cons. Stato, Sez. V, 22 aprile 2024, n. 3663).

Nel caso di specie, trattandosi di un appalto da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, viene a mancare il presupposto logico-giuridico che giustifica il rigore del divieto di commistione documentale: non essendo prevista la presentazione di un’offerta tecnica da valutare discrezionalmente, la conoscenza anticipata del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza dichiarati dalla controinteressata non ha potuto compromettere l’imparzialità del giudizio; peraltro i dati anticipatamente dichiarati nella Busta A sono i costi della manodopera coincidenti con quelli stimati dalla Stazione appaltante e gli oneri di sicurezza [...] del tutto marginali rispetto al valore dell’appalto.

Trattasi di elementi isolati e marginali che non consentono di ricostruire il ribasso percentuale complessivo, il quale è rimasto ermeticamente segreto all’interno della busta economica telematica (Busta B) fino alla sua regolare apertura."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)