DEFINIZIONE DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI: DISCREZIONALITA' DELLA S.A. (10.3)
La Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nell'individuazione di requisiti tecnico-professionali più stringenti rispetto alla disciplina di settore (GDPR), purché proporzionati alla complessità del servizio; la richiesta di iscrizione decennale all'Albo degli Avvocati è congrua per un appalto che preveda, oltre ai compiti di DPO, una prevalente attività di consulenza normativa e pareristica legale volta a garantire la conformità di un Ateneo universitario.
"le Stazioni appaltanti dispongono di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara... purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza... l'attività di DPO è solo una parte, non prevalente, dell'ampia congerie di attività e servizi richiesti al professionista affidatario... per le quali la richiesta della sola, generica, 'esperienza di settore' appare davvero poco qualificante" (Cfr. Cons. Stato n. 431/2023; Delibera ANAC n. 236/2024).
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