Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE PER DURC SCADUTO PER RITARDO NON IMPUTABILE ALL'OPERATORE ECONOMICO (94)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2026

È illegittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara motivato dall'assenza di un DURC in corso di validità qualora l'operatore economico dimostri di aver presentato tempestivamente la richiesta di rinnovo e che il ritardo nel rilascio sia dipeso da causa di forza maggiore.

"Va ribadito l’orientamento per il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 del 2024; 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682).

[...]

Il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi.

[...]

In particolare, risulta in atti che la richiesta all’INAIL di parte ricorrente è del 19 gennaio 2026 ossia del primo giorno utile (dopo i due feriali del sabato e della domenica) dopo la scadenza (venerdì 19 gennaio 2026 ore 24.00). La medesima ha anche prodotto il nuovo DURC on line (del 28 gennaio 2026), da cui risulta che il soggetto “risulta regolare” nei confronti di INPS e INAIL, con validità di 120 giorni a decorrere dalla data di richiesta (19 gennaio 2026).

Da quanto sopra deve escludersi che la ricorrente fosse carente del requisito di regolarità contributiva al momento della partecipazione alla procedura, così come al momento della valutazione, così come anche successivamente, come dimostrato dal nuovo documento rilasciato.

La circostanza che il nuovo DURC sia giunto (e sia stato presentato all’ente resistente) in data 28 gennaio 2026, non è imputabile alla ricorrente, né sono state addotte dall’ente ragioni per supportare diversa tesi.

La circostanza che dalla piattaforma competente, consultata dalla resistente, risultasse che l’esito era “in verifica” non giustificava l’esclusione dell’operatore economico, in assenza di contestazioni sulla regolarità contributiva, poi di fatto accertata.

Né il fatto che si dovesse provvedere con urgenza all’affidamento e che non si potesse attendere il nuovo DURC può giustificare l’esclusione, posto che l’ente avrebbe dovuto programmare ed avviare per tempo la procedura, non potendo poi escludere l’operatore economico che sia risultato in regola con la regolarità contributiva per l’urgenza di affidare il servizio."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)