Giurisprudenza e Prassi
Discrezionalità della PA nella definizione dei requisiti dell'elenco avvocati
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
In tema di formazione di elenchi di professionisti legali, è legittima la scelta della stazione appaltante di non considerare idonei, ai fini della maturazione del requisito di esperienza, gli incarichi patrocinati innanzi al Giudice di Pace, in quanto la definizione dei requisiti di professionalità rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e la diversità qualitativa del contenzioso giustifica l'esclusione di tali giudizi dal novero delle attività analoghe rilevanti.
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