ENTI DEL TERZO SETTORE E CO-PROGETTAZIONE: LA NOZIONE DI "PARTNER" DEVE ESSERE INTERPRETATA IN SENSO ATECNICO COME COLLABORAZIONE OPERATIVA (6)
In tema di procedimenti di amministrazione condivisa, la distinzione tra raggruppamento partecipante e partenariato tecnico deve essere operata privilegiando l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione, qualificando come collaboratori esterni i partner che non possiedono i requisiti di partecipazione se il progetto è presentato individualmente da un ente idoneo.
La logica della co-progettazione, discostandosi da quella degli appalti di servizi, non è finalizzata al risparmio di spesa, rendendo irrilevante ai fini dell'esclusione l'eventuale superamento del budget pubblico previsto se ciò si traduce in un accollo dei costi eccedenti da parte del proponente.
"[...] la lex specialis non autorizza alcuna assimilazione tra soggetto partecipante in forma di raggruppamento e partner di progetto [...]
La logica collaborativa sottesa alla co-progettazione degli interventi del welfare locale si discosta sensibilmente dalla logica competitiva che caratterizza gli appalti di servizi pubblici, per cui, a differenza di quest’ultima, non è incentrata sul risparmio di spesa, ma sulla valutazione multidimensionale delle capacità che l’ETS mette in campo per la realizzazione degli interventi oggetto di co-programmazione. Sicché, è necessario fissare la soglia del finanziamento pubblico, al di sotto della quale il progetto non merita neppure di essere preso in considerazione, ma non quella del finanziamento privato, atteso che la complessiva attendibilità della proposta progettuale deve essere desunta, come richiesto dall’articolo 2 dell’avviso pubblico, dalle specifiche competenze e dall’esperienza di ciascun ETS."
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