Giurisprudenza e Prassi

L'O.E. PUO' SEMPRE DIMOSTRARE L'EQUIVALENZA DEL BENE OFFERTO IN GARA RISPETTO ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE (108 - II.5)

TAR LIGURIA SENTENZA 2025

Ai sensi dell’allegato II.5, parte II, lett. A, n. 7 e n. 8 del d.lgs. n. 36/2023, sostanzialmente riproduttivo del previgente art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, l’offerente può dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali ed alle specifiche tecniche prescritti dal capitolato. Il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi caratteristiche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle gare pubbliche, evitando un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici.

Secondo consolidato orientamento pretorio, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica strutturata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale è demandata alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante l’individuazione della proposta che meglio soddisfa le esigenze rappresentate nella lex specialis, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della suddetta lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento. Ne deriva, sul piano applicativo, che la commissione di gara è tenuta ad operare una valutazione di omogeneità funzionale dei prodotti (o servizi) offerti dalle imprese concorrenti sulla base di criteri di conformità sostanziale, cioè verificando se siano in grado di assolvere in modo analogo alla finalità di impiego loro assegnata e, quindi, di soddisfare le esigenze dell’amministrazione committente (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 24 aprile 2025, n. 3545; Cons. St., sez. III, 28 novembre 2023, n. 10210; Cons. St., sez. III, 6 settembre 2023, n. 8189; Cons. St., sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169; Cons. St., sez. V, 25 marzo 2020, n. 2093; Cons. St., III, 29 marzo 2018, n. 2013; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 26 febbraio 2025, n. 4221; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 luglio 2021, n. 4583).

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