Giurisprudenza e Prassi

Mancanza requisito strutturale e limiti invalicabili del principio di equivalenza

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

L'applicazione del principio di equivalenza funzionale presuppone che l'operatore economico dimostri, già in fase di presentazione dell'offerta, che il prodotto proposto, pur non rispettando letteralmente le specifiche tecniche, soddisfi in modo equivalente i bisogni dell'amministrazione; tale principio non può tuttavia operare per caratteristiche di natura strutturale e descrittiva dell'oggetto della fornitura la cui mancanza determina l'offerta di un bene sostanzialmente diverso rispetto a quello richiesto dalla lex specialis.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)