ERRORE NELL'OFFERTA ECONOMICA: LIMITI AL SOCCORSO ISTRUTTORIO E AUTORESPONSABILITÀ (101)
E' infondato il terzo motivo di doglianza, atteso che l’errore in cui è incorsa la ricorrente nella compilazione della domanda di partecipazione non può qualificarsi come errore materiale, riconoscibile ictu oculi, rettificabile o emendabile attraverso una procedura di soccorso istruttorio.
Secondo la giurisprudenza costante, l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, n. 1439, 13.2.2024)
Ed ancora, sempre per la giurisprudenza, l’operazione di correzione dell’errore materiale deve fondarsi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, e non già da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara, potendo, peraltro, l’interprete fare ricorso a una, purché minima, attività interpretativa, finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo.
È del tutto evidente che l’equivoco tra i concetti di coefficiente moltiplicatore e percentuale, quale giustificazione dell’errore commesso, non può dirsi conclusione chiaramente desumibile dal documento di offerta economica, operando una “minima attività di interpretazione”.
Al contrario, dalla consultazione dell’offerta economica presentata con la domanda di partecipazione nessun indice avrebbe potuto far intendere che l’indicazione del ribasso fosse erronea, non potendosi richiedere alla stazione appaltante di incrociare il dato degli importi unitari offerti per le voci VA.05 e VA.06 rispetto a quelli a base d’asta al fine di individuare l’ignota percentuale di ribasso, in luogo del preteso “coefficiente moltiplicatore” dichiarato (percentuale di ribasso il cui disvelamento è avvenuto solo, in un momento successivo, con la consultazione di atti e documentanti estranei all’offerta economica).
Pertanto, in sede di valutazione dei ribassi offerti dai partecipanti, la stazione appaltante non aveva motivo di attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti della ricorrente la quale, peraltro, non si è attivata a segnalare l’errore materiale fino a che non le sono stati comunicati gli esiti dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

