Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER INATTIVITÀ DOPO INTERRUZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO (80.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2024

Il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto per inattività delle parti qualora, a seguito di un provvedimento di interruzione, non venga svolta alcuna attività volta alla prosecuzione dello stesso nei modi e nei termini perentori stabiliti dall'art. 80 del Codice del Processo Amministrativo.

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