Giurisprudenza e Prassi

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE A SEGUITO DI FALLIMENTO DELLA RICORRENTE

TAR CAMPANIA Decreto 2025

In tema di processo amministrativo, l'interruzione del giudizio dichiarata per il sopravvenuto fallimento della società ricorrente impone la riassunzione della causa entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione della relativa ordinanza; in mancanza di tale impulso processuale, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari interinalmente assunti.

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