Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE A SEGUITO DI FALLIMENTO DELLA RICORRENTE
TAR CAMPANIA Decreto
2025
In tema di processo amministrativo, l'interruzione del giudizio dichiarata per il sopravvenuto fallimento della società ricorrente impone la riassunzione della causa entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione della relativa ordinanza; in mancanza di tale impulso processuale, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari interinalmente assunti.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

