Giurisprudenza e Prassi

L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO COMPORTA L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA SENTENZA APPELLATA (35.2)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024

In sede di appello, laddove il ricorrente in primo grado rinunci al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio, si verifica una causa estintiva del processo che comporta l'obbligo per il giudice di secondo grado di dichiarare l'estinzione del giudizio di primo grado e l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

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