Giurisprudenza e Prassi
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO L'INTERRUZIONE
TAR PUGLIA, LECCE - SEZIONE SECONDA Decreto
2025
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 80 c.p.a., laddove il processo sia stato dichiarato interrotto con ordinanza collegiale, l'omessa riassunzione dello stesso entro il termine decadenziale di novanta giorni determina l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata dal Presidente con decreto decisorio.
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