Giurisprudenza e Prassi

L'OMISSIONE O LA NON VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI NON INTEGRA AUTOMATICAMENTE UNA CAUSA DI ESCLUSIONE (98)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2026

In materia di procedure a evidenza pubblica, l'inesattezza del modulo di domanda amministrativa non configura una falsa o omessa dichiarazione rilevante ai fini dell'esclusione ove il dato reale e tranciante risulti palesemente evincibile dal corredo documentale allegato (es. curriculum e certificati).

In difetto di un'oggettiva attitudine ingannatoria, viene meno la gravità dell'illecito professionale.

"Va premesso che, sulla scorta della specifica disciplina normativa oggi in vigore, “l’omissione e la non veridicità delle dichiarazioni rese in giudizio non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. n. 36 del 2023, a meno che non integrino la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 17.04.2026, n. 3059). Tale disposizione, invero, qualifica come grave illecito professionale esclusivamente l’aver fornito in gara informazioni false o fuorvianti, a condizione che le stesse siano anche suscettibili di influenzare in concreto le scelte della stazione appaltante.

Il Legislatore ha quindi stabilito che l’omessa o inesatta dichiarazione dichiarativa di un fatto non desumibile dal fascicolo virtuale, “pur non costituendo di per sé causa di esclusione”, può assumere rilievo nell’apprezzamento del grave illecito professionale (art. 96, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023). Anche in questo caso, tuttavia, l’amministrazione non può procedere in termini automatici all’esclusione in virtù del solo fatto della dichiarazione falsa o fuorviante, ma è comunque tenuta a valutare la rilevanza della stessa disponendo l’esclusione dell’operatore laddove quest’ultima concorra a supportare una valutazione di inaffidabilità e mancanza di integrità dell’operatore economico.

Al riguardo, la giurisprudenza ha infatti affermato che “nella valutazione del grave errore professionale, tale da condurre all’esclusione del concorrente dalla gara, la stazione appaltante deve compiere una complessa verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall’operatore economico, come idoneo ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l’Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione (Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4362; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 12.03.2024, n. 2370)."

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