ADEGUAMENTO ISTAT AUTOMATICO NEGLI APPALTI IN HOUSE
A parere del primo giudice, “ad escludere definitivamente la giurisdizione amministrativa milita la circostanza che la clausola di adeguamento del corrispettivo all’indice Istat FOI è determinata sia nell’an sia nel quantum e non implica l’esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione. Pertanto, non è consentito assimilare la previsione negoziale contenuta nell’art. 31 del capitolato d’ordine al meccanismo di “revisione dei prezzi” di cui all’art. 131 lett. e) n. 2 c.p.c. previsto in materia di appalti pubblici, proprio per l’assenza della discrezionalità amministrativa che connota la materia della revisione dei prezzi. (…) “Alla luce delle superiori considerazioni, attenendo la domanda giudiziale al riconoscimento del corrispettivo contrattualmente stabilito per l’adeguamento Istat, determinabile nell’an e nel quantum, si è al cospetto di un rapporto paritetico connotato dall’assenza di potere autoritativo della pubblica amministrazione tale da escludere la giurisdizione amministrativa”. Va anzitutto richiamato il principio per cui, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20350; cfr. pure, tra le tante: Cass. Sez. U. 7 settembre 2018, n. 21928; Cass. Sez. U. 15 settembre 2017, n. 21522; Cass. Sez. U. 11 ottobre 2011, n. 20902; il principio è del tutto pacifico: tra le pronunce non massimate in CED a tale proposito, cfr. ancora, a titolo esemplificativo, le recenti Cass. Sez. U. 30 novembre 2022, n. 35307 e Cass. Sez. U. 10 novembre 2022, n. 33242).
Ora, nel caso di specie, non è in discussione la questione della mancata stipulazione di un ulteriore contratto modificativo (pretesa, questa, giammai avanzata dalla liquidazione giudiziale), bensì quella dell’applicazione dell’indice ISTAT cd. FOI al corrispettivo stabilito, sulla base della richiamata clausola n. 31 del capitolato d’oneri.
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