Giurisprudenza e Prassi

APPALTO PUBBLICO: COLLAUDO POSITIVO E LIMITI ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

TRIBUNALE AQUILA SENTENZA 2026

In materia di appalto pubblico, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dal committente per opporsi al pagamento del corrispettivo è infondata laddove l'opera sia stata oggetto di certificato di collaudo con esito positivo e le difformità lamentate risultino imputabili a scelte progettuali approvate e non ad errori di esecuzione.

"[...] operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98).

[...] per tutti i lavori oggetto dei contratti pubblici è redatto un certificato di collaudo che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il comma 5 della medesima disposizione dispone poi che salvo quanto disposto dall' art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La provvisorietà del primo certificato di collaudo, il quale assume carattere definitivo decorsi 2 anni e due mesi dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione, implica in sostanza che per i due anni e due mesi decorrenti dalla certificazione del collaudo provvisorio la stazione appaltante mantiene inalterata la possibilità di denunciare i vizi e le difformità rilevate nell'immobile. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

La denuncia dei vizi e delle difformità deve ritenersi, inoltre, svincolata dal termine di cui all'art. 1667 cod. civ., di talché deve ritenersi tempestiva purché giunga a conoscenza dell'appaltatore entro due anni e due mesi dal collaudo provvisorio.

Di conseguenza, ferma la facoltà della stazione appaltante di denunciare nell'intervallo di due anni e due mesi successivo al collaudo provvisorio, sia i vizi di cui all'art. 1667 che quelli di cui all'art. 1669 c.c., il termine di decorrenza della garanzia di cui all' art. 1669 cod. civ. non decorre dal collaudo provvisorio, ma da quello definitivo."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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