APPALTO PUBBLICO: INESIGIBILITÀ DEL CREDITO PER PENDENZA DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA
In materia di crediti vantati per l'esecuzione di lavori pubblici, l'emissione della certificazione del credito da parte della Stazione Appaltante possiede valenza meramente ricognitiva e non impedisce all'Amministrazione di dedurre l'inefficacia del titolo per il mancato avveramento di una condizione sospensiva pattuita contrattualmente.
Come stabilito dal Giudice adito: "la certificazione, come noto, assume il valore di ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con l'effetto di dispensare il creditore (...) dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Pertanto, l'adozione dell'atto di certificazione non preclude alla pubblica amministrazione di dedurre cause di estinzione o invalidità del titolo. Opinando diversamente, del resto, si perverrebbe all'assunto secondo cui l'adozione di tale atto determini una sorta di sanatoria di un rapporto sostanziale (eventualmente) invalido o radicalmente nullo." (Nella specie, con riguardo a una condizione mista, il Giudice ha escluso l'applicazione della finzione di avveramento ex art. 1359 c.c., avendo la P.A. dimostrato il rispetto dell'obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c. attraverso ripetuti solleciti all'ente finanziatore).
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