CESSIONE DEI CREDITI E POTERE DI RIFIUTO DELLA STAZIONE APPALTANTE: LA QUESTIONE E' RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE (120)
È rimessa alle Sezioni Unite la questione se la cessione di crediti derivanti da contratti pubblici, inserita in un'operazione di cartolarizzazione, sia soggetta al potere di rifiuto della stazione appaltante e se l'omessa impugnazione di tale diniego pregiudichi l'azione di adempimento del cessionario.
"L’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016), dopo aver richiamato la disciplina di cui alla L. n. 52/1991, stabilisce che “Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”; esso subordina, pertanto, l’opponibilità, alla stazione appaltante, della cessione – che deve rivestire la forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata - alla notificazione della stessa, sancendone la inefficacia qualora la stazione appaltante la rifiuti entro il termine indicato, decorrente da detta notificazione.
Tale previsione è stata integralmente reiterata dall’art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023), come integrato dall’Allegato II.14, secondo il meccanismo di rinvio della disciplina di dettaglio agli allegati, adottato dal nuovo Codice. Infatti, la nuova disposizione tiene ferma la facoltà di rifiuto della stazione appaltante, prevedendo solamente una riduzione del termine entro il quale esercitare tale potere, da quarantacinque a trenta giorni.
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Dall’altro lato, l’art. 4, comma 4‑bis, della L. n. 130/1999, attraverso una previsione dall’opposto tenore rispetto a quella contenuta nell’art. 106, comma 13, cit., sancisce che «[a]lle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici».
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Del resto, come questa Corte ha affermato in più occasioni, il regime ”speciale” della cartolarizzazione delineato dalla L n. 130/1999 [...] è funzionale a garantire una circolazione dei crediti più snella e la certezza dei flussi finanziari connessi al meccanismo di segregazione patrimoniale previsto dall’art. 3 della L. n. 130/1999
[...]
Sulla base di tali premesse, atteso che i rilevati profili, su cui non constano precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità, presentano un chiaro e rilevante valore nomofilattico e sono suscettibili di porsi in numerosi giudizi, questa Corte ritiene che il procedimento debba essere trasmesso al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite le questioni di massima di particolare importanza di seguito riassunte:
a) se la cessione di crediti verso la P.A. (nel caso di specie una Azienda Sanitaria) avvenuta nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999 sia soggetta al regime di opponibilità ed al rifiuto previsti dall’art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016;
b) se sia rilevante l’omessa impugnazione del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione debitrice."
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