CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO: OPERA ANCHE IN CASO DI ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO PER MANCATO PAGAMENTO DI SUBAPPALTATORI A CASCATA (119)
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale validamente pattuita comporta la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario e la contestuale revoca del provvedimento monitorio, spettando esclusivamente al collegio arbitrale la decisione sul merito e sulle spese di lite.
"In diritto, sebbene la pendenza di una clausola compromissoria non precluda la concessione del decreto ingiuntivo, qualora il debitore proponga opposizione eccependo l’esistenza del patto arbitrale, il Giudice dell’opposizione — investito di cognizione piena — deve limitarsi a verificare l’operatività della clausola e, in caso positivo, dichiarare il difetto di potere giurisdizionale a favore del collegio arbitrale, revocando il decreto ingiuntivo opposto senza pronunciarsi sul merito del credito."
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