Giurisprudenza e Prassi

COLLAUDO DELL'OPERA: RESTA LA RESPONSABILITA' DELL'OE PER VIZI OCCULTI

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SENTENZA 2026

L'art. 1669 c.c. pone una presunzione di responsabilità dell'appaltatore per la rovina dell'opera dovuta a vizio del suolo, difetto di costruzione e grave difetto, che può essere vinta dall'appaltatore attraverso la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi; quindi l'appaltatore è onerato della prova liberatoria della riconducibilità dell'evento ad altra causa. il collaudo positivo dell'opera non esclude l'insorgenza di responsabilità ex art. 1669 c.c. ricorrendone i presupposti di legge, basti pensare che è proprio dall'approvazione del collaudo che decorre la garanzia per i vizi dell'opera ex 1667 e 1669 (cfr. Cass. civ. Cassazione civile, sez. I , 20/12/2016 , n. 26338), né l'accettazione dell'opera a seguito di collaudo positivo impedisce il successivo rilievo di vizi occulti e tantomeno l'addebito di responsabilità per rovina di edificio ex art. 1669 c.c.

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