CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO E MISURE COERCITIVE PER LA MANCATA ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
In materia di responsabilità contrattuale derivante da appalto stipulato dalla Pubblica Amministrazione, l'azione di adempimento in forma specifica per l'omessa esecuzione di prestazioni accessorie pattuite post-installazione segue l'ordinario riparto probatorio civilistico. Il mancato adempimento giustifica non solo la condanna all'esecuzione della prestazione ineseguita, ma anche l'applicazione delle misure coercitive indirette e la condanna al risarcimento del danno subìto dalla Stazione Appaltante a titolo di lucro cessante per il mancato risparmio di spesa.
"per ormai consolidata giurisprudenza in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento."
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