Giurisprudenza e Prassi Interessante

CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE PER LA COSTITUZIONE DELLA RSA

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 2026

Ai fini della costituzione di una Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) ex art. 19 della L. 300/1970, per effetto delle sentenze additive della Corte Costituzionale, il requisito della maggiore rappresentatività comparativa su base nazionale va verificato all'interno del peculiare settore produttivo in cui opera il datore di lavoro. Tale requisito, fatto costitutivo del relativo diritto, deve essere dimostrato dall'organizzazione sindacale istante, anche tramite presunzioni semplici e concordanti, calcolando la media dei propri dati associativi ed elettorali e confrontandola con la media espressa dalle sigle sindacali firmatarie del contratto collettivo "leader" nel medesimo settore.

"«In tema di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell’art. 19, primo comma, della legge n. 300 del 1970, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2025, il perimetro della comparazione è costituito dal settore di attività nel quale opera l’impresa o l’unità produttiva interessata, individuato in base all’attività concretamente svolta, quale risulta dal registro delle imprese e dagli ulteriori indici oggettivi disponibili, purché coerenti con l’attività effettivamente esercitata.» «La rappresentatività comparativamente maggiore, rilevante ai fini dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970, va accertata, con riferimento al settore di attività dell’impresa e sul piano nazionale, attraverso una valutazione complessiva della capacità rappresentativa dell’associazione sindacale, desunta dalla media tra il dato associativo e quello elettorale, quest’ultimo ove esistente, da compararsi con la media di rappresentatività calcolata secondo lo stesso criterio ed espressa da tutti i sindacati che hanno sottoscritto il contratto c.d. leader in quel settore.»"

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)